Data: 01/08/2009 - Settore: tecnico
I regolamenti applicativi Reg. (CE) n. 606/2009
del 10 luglio 2009, il Reg. (CE) n. 607/2009 del 14
luglio 2009 relativi rispettivamente alle pratiche enologiche e alle DOP/IGP
– etichettatura, sono stati pubblicati su GUUE n. 193
del 24 luglio 2009
Sintetizziamo le principali novità a carico del settore vitivinicolo,
introdotte dai regolamenti indicati.
Per scaricare i regolamenti fai click sul nome: OCM_Vino_all1 || OCM_Vino_all2 || OCM_Vino_all3
Sistema DOP, IGP, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione di
determinati prodotti vitivinicoli (Reg. (CE) n.
479/2008 art. 33-63 e Reg. (CE) n. 607/2009)
L’OCM vino ed il Reg. (CE) n. 607/2009
propongono delle importanti novità per il settore vitivinicolo soprattutto a
carico del sistema delle denominazioni di origine.
Designazione
Scompariranno le diciture “vino da tavola” e “VQPRD” e
si applicheranno anche al vino le definizioni comunitarie di DOP e IGP. La
definizione di DOP (art. 34 Reg. (CE) n. 479/2008)
ricalca quella delle nostre DOC così come la definizione di IGP
richiama quella delle IGT con la differenza basilare di porre, anche per
le IGT, il vincolo alla vinificazione in zona di origine.
Per agevolare il passaggio degli operatori alle nuove disposizioni per le
DOP/IGP senza oneri eccessivi è prevista una deroga alla vinificazione in zona
(art. 6 Reg. (CE) n. 607/2009), purché lo preveda il
singolo disciplinare di produzione, secondo cui un vino DOP/IGP può essere
vinificato anche nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata
oppure in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa, in conformità alle
disposizioni nazionali. In più per salvaguardare le particolari esigenze delle
IGP è consentito produrle fuori zona fino al 31 dicembre 2012.
Fondamentale evidenziare che le DOP/IGP non sostituiranno le nostre DOCG, DOC
ed IGT, e richiamare l’attenzione sulla possibilità data
al produttore di usare in etichetta, se lo preferisce, la sola dicitura
nazionale DOCG, DOC o IGT (art. 59 Reg. (CE) n.
479/2008 comma 3).
Registro
L’OCM vino prevede una protezione più ampia per le denominazioni
comunitarie mediante la costituzione di un registro elettronico delle
DOP ed IGP da tutelare a livello internazionale (art. 46 Reg. (CE) n. 479/2008) ed una procedura europea, più lunga
e complessa, per la designazione e protezione delle denominazioni. Non sarà,
quindi, più sufficiente il solo passaggio nazionale nel Comitato vini DOC per
ottenere la designazione ma sarà necessario superare
anche la verifica degli appositi uffici della Commissione con un inevitabile
allungamento dei tempi. Il regolamento applicativo (art. 20 comma 5 Reg. (CE) n. 607/2009) ha tuttavia identificato le
tipologie di modifica, definite minori, per le quali la procedura è demandata
ai singoli Stati membri senza il passaggio a Bruxelles (ad es. modifiche che
non si riferiscono al nome né alle caratteristiche essenziali del prodotto o
all’area di produzione).
La protezione di una DOP o IGP si applica al nome intero, compresi i suoi
elementi costitutivi, purché distintivi, ad es. Brunello di Montalcino
è protetto nel suo insieme. Non sono protetti gli
elementi non distintivi o generici di una DOP o IGP, qualora presenti, ma sono
il nome geografico, es Dolcetto di Ovada, non è protetto Dolcetto ma solo il nome Ovada (art. 19 Reg. (CE) n.
607/2009).
Controlli
La Commissione ha ritenuto opportuno stabilire un quadro normativo comunitario
che disciplina i controlli sui vini a denominazione in modo da garantire pari
condizioni di concorrenza all’interno della Comunità. Per evitare
distorsioni l’OCM vino (artt. 47 e 48)
stabilisce che tali controlli vengano eseguiti
da organismi indipendenti. Per tale motivo dal 1 Agosto 2009, il sistema dei
controlli a carico dei Consorzi posto in essere in
Italia con il DM 29 marzo 2007 viene abrogato in favore di un nuovo sistema che
prevede controlli effettuati da organismi pubblici o enti terzi indipendenti
con costi sostenuti dai produttori.
Il Reg. (CE)n. 607/2009 (art. 25 ) prevede
un esame analitico o organolettico anche per i vini IGP, l’Italia ha
limitato al solo analitico la verifica annuale a carico delle IGP. Si
ricorda in merito che per le IGP, per il primo anno di applicazione
della nuova normativa, i controlli saranno effettuati dall’ICQ.
Il controllo obbligatorio prevede un’ispezione ai locali degli operatori
e ai prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione in base ad un piano
di ispezione specificamente redatto ( art. 25 Reg.
(CE) n. 607/2009).
Etichettatura
Per quanto concerne l’etichettatura l’OCM vino prevede
indicazioni obbligatorie che non sono molto dissimili dalle attuali. Nella
figura seguente si riporta un esempio di nuova etichetta.
Figura 1: Etichetta riportante le indicazioni obbligatorie ai sensi del nuovo
regolamento comunitario
Le indicazioni obbligatorie devono figurare nello stesso campo visivo ad
eccezione del numero di lotto, delle indicazioni sui solfiti e dell’importatore,
qualora previsto, che possono essere riportate anche fuori (art. 50 Reg. (CE)n. 607/2009).
Di seguito si richiama, invece, l’elenco delle diciture che
facoltativamente il produttore può scegliere di riportare in etichetta (Art. 60 Reg. (CE) n. 479/2008 e artt. 61-67 Reg. (CE) n.
607/2009).
• annata ( se 85% di uva è raccolta
nell’anno di riferimento);
• una o più varietà di uva da vino (se 85%del prodotto è stato
ottenuto da uve di tale varietà);
• termini che indicano il tenore in zucchero (secco, abboccato,
amabile…con tolleranza di 3 gr/l);
• per le DOP e IGP le menzioni tradizionali relative al metodo di
produzione (passito) al periodo di invecchiamento (stravecchio) alla qualità
(superiore) e così via);
• simbolo comunitario di DOP e IGP:
• termini che si riferiscono a metodi di produzione (metodo
tradizionale, metodo classico…);
• pittogramma con l’indicazione degli allergeni;
• nome di un’area geografica più grande o più piccola
dell’area geografica delimitata. Nel caso di area
più piccola l’85% dell’uva deve provenire dall’area ristretta
ed il restante 15% dall’area geografica della DOP o IGP di riferimento.
E’ indispensabile ricordare che il testo prevede una proroga per
l’utilizzo delle nuove diciture che consentirà ai produttori di
predisporre le proprie etichette a norma per tempo. Il regolamento Reg. (CE) n. 607/2009 (art. 73 comma 4),
infatti, stabilisce che i vini immessi in commercio od etichettati
prima del 31 dicembre 2010, secondo le disposizioni in vigore fino al 1 agosto
2009, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Vini varietali
Il Reg. (CE) n. 607/2009 (artt.
62,63) disciplina l’uso dei vitigni in etichetta per i vini senza DOP o
IGP. Gli Stati Membri possono decidere di usare il termine “vino varietale” seguito dal nome dello Stato membro e dal
nome del vitigno (es. Vino varietale Cabernet Italia).
Il nome del vitigno o di un suo sinonimo può essere indicato solo se sono
rispettate alcune condizioni:
o i nomi devono essere quelli indicati nella classificazione delle varietà
di uve da vino;
o qualora sia nominato un solo vitigno o un suo sinonimo almeno
l’85% del prodotto sia stato ottenuto da uve di tale varietà, qualora
siano nominati due o più vitigni o i loro sinonimi il 100% del prodotto sia
stato ottenuto da uve di tale varietà e le varietà devono figurare in
ordine decrescente di percentuale ed con caratteri della stessa
dimensione,
o i vini devono essere opportunamente certificati in ogni fase della
produzione, compreso l’imbottigliamento, da organismi di controllo
indipendenti (autorità pubbliche o organismi di certificazione) con costi a
carico dei produttori. Gli Stati membri possono decidere di effettuare
anche un esame organolettico ed analitico. I controlli saranno casuali, a
campione o sistematici.
In merito ai controlli per i vini varietali si
specifica che in Italia la materia è di competenza regionale per
cui saranno le Regioni e Province Autonome a stabilire le norme
specifiche per i controllo di tali produzioni. Ad oggi non è stata emanata
alcuna norma in proposito, l’auspicio è che esse possa
essere uniformemente applicata su tutto il territorio nazionale e che assicuri
la doverosa tracciabilità delle uve prima e del
prodotto finale poi. Si specifica inoltre che i vini varietali
possono essere ottenuti da uve vendemmiate a partire dal
2009.
L’Italia ha stilato una lista (mediante un decreto che alla data della
presente circolare risulta ancora in bozza) che consente di riportare in
etichetta solo i seguenti vitigni: Cabernet
franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.
Pratiche enologiche e relative restrizioni (Reg.
(CE) n. 479/2008 art.26-32 e Reg.
(CE) n. 606/2009)
Il Reg. (CE) n. 606/2009 offre un quadro
dettagliato di tutte le pratiche enologiche consentite nel territorio
comunitario.
Il testo sistematizza ciò che è
consolidato dalla tradizione enologica dei vari Paesi ed in parte
introduce nuove pratiche enologiche innovative e per taluni aspetti controversi.
Per l’autorizzazione di nuove pratiche enologiche, la Commissione si è
basata sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV e sui
risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora
autorizzate.
Un riferimento particolare va fatto alla Dealcolazione
(appendice 10 allegato IA) ovvero l’allontanamento dell’alcol per
ottenere un vino con una gradazione più bassa ma che al contempo conservi la
struttura del vino originario.
Il Reg. (CE) n. 606/2009 prevede alcune prescrizioni:
ovvero che la tecnica non venga utilizzata su vini con
difetti organolettici e che deve essere eseguita sotto la responsabilità di un
enologo o di un tecnico specializzato e soprattutto che non può essere
allontanato alcol per più di 2 gradi/Vol.
Non sono però indicate le tecniche sottrattive
utilizzabili (membrane o spinning cone
o altro) che possono essere molto invasive per il prodotto né sono state
poste limitazioni alla tipologia di vino su cui è
applicabile la regola.
La Commissione ha voluto ridurre di 10 milligrammi/litro la quantità massima
consentita di SO2 per allinearsi ai limiti dell’OIV e prevede di
esaminare a breve un ulteriore riduzione dei valori
limite. Confagricoltura ha chiesto di inserire fra le
deroghe previste (300 mg/litro) anche i vini italiani DOC Passiti che sono
nelle stesse condizioni produttive di altri vini
europei già prodotti con deroghe. E’ stata ottenuta la deroga per la DOC Loazzolo (Piemonte).
Il Reg. (CE) n. 606/2009
definisce la pratica del taglio e ne disciplina l’uso al fine di evitare
abusi. Il taglio è definito come la miscelazione di vini o di mosti di diverse
provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a
categorie diverse di vino o di mosto.
Su questo tema è nota la questione inerente il vino
rosato. Inizialmente la Commissione aveva intenzione di introdurre la possibilità
di produrre rosato dal taglio di vino rosso e vino bianco a scapito dei
produttori tradizionali di rosé che invece vinificano solo le uve rosse con un procedimento delicato e
particolare. La pressione dei produttori europei ha fatto eliminare questa
previsione dal testo (comma 1 art. 8 Reg. (CE) n.
606/2009).
Rimane la possibilità per gli Stati membri di limitare o escludere il ricorso a
determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini
prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la
preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di
origine.
Reg. (CE) n. 436/2009 su
schedario viticolo, dichiarazioni, documenti di accompagnamento e tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo.
Il Reg. (CE) n. 436/2009 sostanzialmente riprende le
previsioni già in vigore con il Reg.(CE) n.649/87
(schedario viticolo), con il Reg.(CE) n. 884/2001
(documenti di accompagnamento e registri) e con il Reg. (CE) n.1282/2001
(dichiarazione di produzione e giacenza), recependo le nuove disposizioni
dell’OCM vino in merito.
In linea generale le previsioni comunitarie rimangono le stesse. Il Regolamento
dà facoltà agli Stati membri di normare ulteriormente
la materia oggetto del regolamento stesso ma ad oggi
non sono state ancora aggiornate le relative disposizioni nazionali. Il DM 19
dicembre 1994 n. 768 recante la disposizioni nazionali
relative ai documenti di trasporto e alla tenuta dei registri, stante a
quanto riferito dall’ICQ, sarà modificato a breve ma non prima della
prossima vendemmia. Fino a quel momento rimane comunque
valido per gli aspetti contemplati.
Per quanto concerne le dichiarazioni di raccolta e produzione
la Commissione propone un aggiornamento dei formulari cercando di differenziare
per ogni particella le tipologie produttive (DOP, IGP, varietali,
vini senza DOP e IGP)le quantità prodotte vinificate o vendute. Lascia comunque agli stati membri la scelta della formulazione
nella quale le informazioni richieste vengono fornite dagli operatori. Il
Regolamento sposta in avanti i termini di presentazione di alcune
dichiarazioni, fissando al 15 gennaio di ciascun anno la
presentazione della dichiarazione di raccolta e produzione.
Una novità più stringente è da collegarsi con la tenuta dei registri . Il Regolamento prevede che vengano
annotate sui registri 21 operazioni fra cui il taglio, l’uso dei
trucioli, la dealcolazione. La Commissione ritiene
che i prodotti utilizzati in determinate pratiche enologiche soprattutto per
l’arricchimento , l’acidificazione e
dolcificazione sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti
per tanto deve essere obbligatoria la tenuta dei registri che consente agli
organismi competenti di controllarne la circolazione e l’utilizzazione.
Una specificazione va fatta a seguito di alcune
segnalazioni sulla tenuta di registri speciali per l’uso di anidride
solforosa, bisolfito di potassio e metabisolfito di
potassio. L’Ispettorato centrale in merito a tale questione, stante
quanto riferito da alcuni funzionari, non prevede registri speciali per tali
sostanze.
Ai sensi dell’art. 14 del DM 768/94 i registri separati o conti
speciali sono tenuti per particolari categorie di vino non per
tutte le categorie. Per cui i solfiti andrebbero annotati nei
normali registri di carico e scarico. L’ICQ raccomanda di annotare
correttamente natura e quantità dei solfiti usati.