Eno Tecno Chimica

Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF

Enologo Anselmo Paternoster

Via Adriatica Foro, 7

66024 FRANCAVILLA AL MARE  (CH)

(Tel. 085.816903  3Fax 085.9960213

:http://www.enotecnochimica.it  +e-mail etcmail@virgilio.it

 

                                                                                                                                                                                          

Adempimenti, norme e procedure per poter aprire uno stabilimento vinicolo

 

Adempimento

Norma

Descrizione

Autorizzazione sanitaria

Art.2 legge 30-04-62 (legge sanitaria) e art. 25 Regolamento esecuzione legge 30-04-62 n.283 DPR 26-03-80 n.327

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento dei requisiti igienico sanitari degli impianti e dei locali

Iscrizione nel Registro presso C.C.I.A.A.

Art.2 legge 11-06-71 n. 426 Legge sul commercio)

Gli esercenti il commercio all’ingrosso e al minuto sono soggetti alla preventiva iscrizione nell’apposito registro istituito presso la Camera di Commercio.

Adempimenti sulla sicurezza e salute dei lavoratori

D.L.vo 19-09-94 n.626

Obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo in cui essi esercitano la loro attività

Igiene e controllo Ufficiale dei prodotti alimentare (metodo HACCP)

D.L. 26-05-97 n. 155 che recepisce le direttive C.E. 93/43 e 96/3

Obbligo di valutazione e gestione dei rischi che possono manifestarsi su tutta la filiera produttiva a danno del consumatore.

Iscrizione all’Ufficio Repressione Frodi per vidimazioni registri obbligatori (vedi note in allegato)

 

Il richiedente dovrà fornire:

Domanda in carta bollata

Autorizzazione sanitaria

Iscrizione camera di commercio

Planimetria di cantina

Iscrizione all’Albo degli Imbottigliatori presso C.C.I.A.A.

Decreto MIPAF 21/05/2004

Pubblicato su G.U. n. 126 del 31/05/2004

Solo per le aziende che imbottigliano vini a DO e vini a IGT

Licenza fiscale

D.L.n.504 del 29/07/95 art.29

Obbligo di munirsi di licenza fiscale (escluso i piccoli produttori) presso U.T.F.

Certificazione della Qualità

ISO 9000

Non obbligatorie , ma richieste sempre più dall’esigenza di mercato. (vedi note in allegato)

Difesa dell’ ambiente : Gestione dei rifiuti

D.L.vo 5-02 1997 n.22 (decreto Ronchi) che ha recepito le direttive C.E.E. sui rifiuti 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 C.E. sugli imballaggi

Obbligo di gestire:

Il registro dei rifiuti

Il formulario di identificazione

La denuncia annuale dei rifiuti

 

Il Nostro Laboratorio istruisce tutte le pratiche necessarie presentando la documentazione all’ Ufficio Repressione Frodi e assistendo la Clientela in tutte le fasi.

 

REGISTRI CANTINA

 (Reg. 884/01; D.Leg. 260/00; D.M. 19/12/94, 1/8/95, 22/11/99; Circ. 16/11/93, 22/7/98) (vino07)

Soggetti interessati:

Chiunque possiede a qualsiasi titolo prodotti vinici (Escluso aceto di vino) con esclusione di:

- rivenditori al minuto (Vino condizionato in recipienti di capacità inferiore a 60 litri; cessioni

  individuali inferiori a 3 hl.; detenzione globale vino inferiore a 50 hl.);

- commercianti che non effettuano alcuna pratica enologica (Sufficiente conservare documenti

  di accompagnamento);

- rivenditori di bevande da consumarsi sul posto

- chiunque detiene aceto di vino

Iter procedurale:

Interessato deve munirsi di registri di carico e scarico di cantina costituiti da: 50 fogli fissi numerati progressivamente o 100 fogli in modulo continuo preventivamente numerati e vidimati da Ufficio Repressione Frodi, qualora:

1) a ditta richiedente attribuito numero di riconoscimento;

2) richiesta vidimazione per produrre ed imbottigliare, raccogliere sottoprodotti vinificazione, trasformazione di uve diverse da quelle figuranti tra varietà da vino, produzione di mosto concentrato rettificato, preparazione vinello

3) richiesta vidimazione riguardi tabulato meccanografico relativo a più operatori e richiesta presentata da impresa specializzata in tenuta contabilità.

Negli altri casi, vidimazione eseguita da Comune in cui ha sede stabilimento o deposito, che riporta in apposito registro: dati relativi a ditta richiedente, estremi documento identità legale rappresentante o persona delegata, data di consegna registri vidimati. Comune invia ogni mese ad Ufficio Repressione Frodi dati relativi a ditte per cui proceduto a vidimazione registri.

Ammesso uso registro di carico e scarico riportato sul retro dichiarazione di raccolta e produzione, qualora produttore vinifica solo uve proprie e non effettua alcuna operazione enologica in cantina. Registro da compilare in 5 copie, indicando giacenza al 31 Agosto e produzione ottenuta al 30 Novembre. Se numero operazioni di cantina superiore a spazio sul foglio-registro, occorre munirsi di registro di carico e scarico vidimato da Ufficio Repressione Frodi.

Registro e documenti giustificativi (bolle accompagnamento, fatture) tenuto e  conservato presso:

1)     luogo di deposito prodotti viticoli. Se impresa possiede punti vendita al consumatore, registri tenuti presso deposito centrale e consegna a tali punti vendita registrate tra le uscite;

2)     sede legale e/o amministrativa della ditta qualora prodotti vinicoli depositati in Comuni diversi;

3)     impresa specializzata, cioè:

*      libero professionista iscritto ad Albo il cui curriculum di studi preveda "conoscenze in materia        contabilità o produzione vitivinicola";

*      persona fisica o giuridica iscritta a Camera Commercio nella sezione "esercizio attività di consulenza alle imprese in materia di contabilità o produzione vitivinicola";

*      Enti ed Associazioni "aventi per finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi degli operatori agricoli", la cui sede operativa è ubicata in locali diversi da abitazione, dotata di telefax ed il cui legale rappresentante abbia inviato ad Ufficio Repressione Frodi una lettera su carta intestata indicante dati Organizzazione ed impegno a rispettare obblighi tenuta registri di cantina.

Titolare deposito vinicolo richiede autorizzazione ad Ufficio Repressione Frodi a tenere registri cantina presso sede legale ditta od impresa specializzata, allegando dichiarazione in cui si impegna a rispettare eventuali prescrizioni comunicate in sede di autorizzazione da Ufficio Repressione Frodi.

Autorizzazione concessa purchè Ufficio Repressione Frodi possa determinare movimento entrate ed uscite prodotti viticoli in deposito. Se impresa possiede diversi punti vendita riforniti da unico deposito centrale, registri tenuti presso deposito centrale.

Autorizzazione a tenere registri di cantina in luoghi diversi da deposito viticolo ha validità indeterminata, salvo rinuncia dei richiedenti comunicata ad Ufficio Repressione Frodi.

Autorizzazione inviata a titolare deposito che dovrà inviarne copia a sede legale ditta od imprese specializzate.

Responsabile di irregolarità nella tenuta dei registri è sempre titolare dei registri stessi.

Ufficio Repressione Frodi comunica a MI.P.A. ogni 6 mesi elenco delle richieste pervenute, elenco delle imprese specializzate o delle sedi legali che effettuano tenuta registri. 

Registrare su colonne distinte per tipo di prodotto (uva, mosto di uva, vino bianco, rosso, rosato, vini DOC e DOCG, vino ad indicazione geografica tipica ...) entro giorno successivo per le entrate, entro 3° giorno successivo per le uscite ed entro giorno successivo per pratiche enologiche (Arricchimento entro lo stesso giorno. Stato membro può consentire registrazione entro 30 giorni purchè movimenti sempre controllabili, e unica registrazione mensile per prodotti confezionati in contenitori di capacità inferiore a 5 litri):

1)     data e tipo prodotto immesso o uscito da deposito di ciascuna partita;

2)     per seguenti operazioni enologiche eseguite: aumento titolo alcolometrico; acidificazione; disacidificazione; dolcificazione, taglio, imbottigliamento, distillazione, elaborazione, vini spumanti gassificati o meno, vini frizzanti, elaborazione vini liquorosi, elaborazione mosto di uva concentrato (rettificato o meno), trattamento con carbone o ferrocianuro di potassio, elaborazione vini alcolizzati, aggiunta di alcole, elaborazione vino aromatizzato, trattamento per elettrodialisi, declassamento vino DOC, DOCG, IGT:

*      tipo e data operazione eseguita;

*      categoria e quantità prodotti impiegati ed ottenuti da operazione; quantità prodotto impiegato per aumento titolo alcolometrico, acidificazione, disacidificazione, dolcificazione, alcolizzazione; designazione prodotti prima e dopo operazione;

*      contrassegni recipienti in cui prodotti contenuti prima e dopo operazione;

*      se imbottigliamento eseguito da terzi, nome ed indirizzo imbottigliatore;

*      nel caso di imbottigliamento, numero bottiglie riempite;

*      estremi documento accompagnamento.

Per elaborazione vini spumanti riportare: data preparazione, data imbottigliamento, volume della partita, titolo alcolometrico potenziale ed effettivo, volume dello sciroppo zuccherino usato e dello sciroppo di dosaggio, numero bottiglie ottenute, pratica enologica eseguita.

Per vini liquorosi riportare: data in cui aggiunto prodotto atto alla trasformazione; natura e volume del prodotto aggiunto

Perdite, eccedenze o cali dovuti a lavorazioni e trasporti, riportate al termine delle operazioni su registro in apposita colonna. Se cali o perdite superano 1,5% quantitativo prodotto, o 0,2% vol. per titolo alcolometrico, o 0,0006 per massa volumica, 0,3% per tenore di zucchero occorre comunicarlo ad Ufficio Repressione Frodi entro 6 Settembre. Cali o perdite dovute a cause di forza maggiore non rientrano nell'1,5% ma subito comunicate ad Ufficio Repressione Frodi.

Consumo familiare annotato ogni mese nei registri.

Occorre tenere registri specifici per: saccarosio; mosto di uve concentrato; mosto di uve concentrato rettificato; prodotti usati per acidificazione; prodotti usati per disacidificazione; alcoli ed acquavite di vino, in cui indicare entro giorno successivo:

a)     per le entrate: nome, ragione sociale, indirizzo del fornitore; quantità prodotto; data di entrata;

b)     per le uscite: quantità prodotto; data utilizzo o di uscita; nome o ragione sociale ed indirizzo destinatario.

Stati membri possono anche decidere specifico registro per contrassegni vinici (obbligatori per chiusura recipienti di capacità inferiore a 5 litri).

Stato membro in caso di tenuta contabilità informatizzata può consentire registrazione entro 30 giorni, purchè “controllabili in qualsiasi momento con altri documenti giustificativi”

Registri chiusi ogni anno entro 31 Luglio, stilando bilancio entrate ed uscite. Eventuali giacenze iscritte come "entrata" nel registro anno successivo

Registri e documenti accompagnamento conservati per almeno 5 anni da chiusura bilancio annuale.

Ufficio Repressione Frodi verifica ogni anno regolare tenuta registri (controllo corrispondenza con documenti giustificativi) ed in caso di gravi anomalie riscontrate, può revocare autorizzazione tenuta registri cantina presso sede legale ditta od impresa specializzata.

Sanzioni:

Chiunque non adempie obbligo tenute registri cantina: multa da 1.200.000 a 30.000.000. Se indicazioni non essenziali o riferite a produzioni inferiori a 100 hl. in caso di vino sfuso o 10 hl. in caso di vino confezionato: multa da 300.000 a 7.500.000

 

 

CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’

 

Nel moderno sistema agro-alimentare, l’introduzione dei Sistemi Qualità e la certificazione sono strumenti fondamentali per le imprese. Sono molti i motivi che spingono verso la certificazione del Sistema Qualità in conformità alle norme della serie ISO 9000. In primis, alcune direttive comunitarie, tra cui la n. 93/43 (nota come HACCP), invitano gli Stati membri a sollecitare le aziende del settore agro-alimentare a conformarsi all’ISO 9000. La certificazione inoltre è divenuta un linguaggio universalmente riconosciuto che facilita l’accesso ai mercati europei ed extraeuropei e migliora il rapporto con i clienti; per le aziende che esportano i propri prodotti è divenuta una scelta quasi obbligata. In molti casi la certificazione è richiesta dai clienti stessi (ad esempio dalla grande distribuzione organizzata, a sua volta certificata) oppure è obbligatoria nel concorrere a bandi pubblici di fornitura che pongono la certificazione ISO 9000 come fattore prioritario e discriminante.
Non ultimo, il Sistema Qualità risponde all’esigenza di razionalizzare e migliorare la gestione dell’azienda.
La certificazione consente, quindi, alle imprese il raggiungimento di almeno quattro obiettivi:
• ridurre i costi di produzione;
• aumentare la competitività;
• legittimare prezzi più alti;
• soddisfare clienti interni ed esterni.

Al fine di diffondere tra le aziende le innovazioni e i vantaggi previsti dall’implementazione del Sistema Qualità,

la  Eno Tecno Chimica  si rende disponibile alla organizzazione di corsi di informazione e formazione