Eno Tecno Chimica
Laboratorio Enochimico Autorizzato
MIPAF Enologo
Anselmo Paternoster
|
Via
Adriatica Foro, 7 66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH) (Tel. 085.816903 3Fax 085.816193 :http://www.enotecnochimica.it
+e-mail etcmail@virgilio.it
|
Adempimenti, norme e procedure per poter aprire uno stabilimento vinicolo
|
Adempimento |
Norma |
Descrizione |
|
Autorizzazione sanitaria |
Art.2 legge 30-04-62 (legge sanitaria) e art. 25 Regolamento
esecuzione legge 30-04-62 n.283
DPR 26-03-80 n.327 |
Il
rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento dei requisiti igienico sanitari degli impianti e dei
locali |
|
Iscrizione nel Registro presso C.C.I.A.A. |
Art.2 legge 11-06-71 n. 426 Legge sul commercio) |
Gli
esercenti il commercio all’ingrosso e al minuto sono
soggetti alla preventiva iscrizione nell’apposito registro istituito presso
la Camera di Commercio. |
|
Adempimenti sulla sicurezza e salute dei lavoratori |
D.L.vo
19-09-94 n.626 |
Obbligo
di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo in cui essi
esercitano la loro attività |
|
Igiene e controllo Ufficiale dei prodotti alimentare (metodo
HACCP) |
D.L.
26-05-97 n. 155 che recepisce le direttive C.E.
93/43 e 96/3 |
Obbligo
di valutazione e gestione dei rischi che possono manifestarsi su tutta la
filiera produttiva a danno del consumatore. |
|
Iscrizione all’Ufficio Repressione Frodi per vidimazioni registri
obbligatori (vedi note in allegato) |
|
Il
richiedente dovrà fornire: Domanda
in carta bollata Autorizzazione
sanitaria Iscrizione
camera di commercio Planimetria
di cantina |
|
Iscrizione all’Albo degli Imbottigliatori presso C.C.I.A.A. |
Decreto
MIPAF 21/05/2004 Pubblicato
su G.U. n. 126 del 31/05/2004 |
Solo
per le aziende che imbottigliano vini a DO e vini a
IGT |
|
Licenza fiscale |
D.L.n.504 del 29/07/95 art.29 |
Obbligo di munirsi di licenza fiscale (escluso i piccoli
produttori) presso U.T.F. |
|
Certificazione della Qualità |
ISO 9000 |
Non
obbligatorie , ma richieste sempre più dall’esigenza
di mercato. (vedi note in allegato) |
|
Difesa dell’ ambiente : Gestione dei
rifiuti |
D.L.vo
5-02 1997 n.22 (decreto Ronchi) che ha recepito le direttive C.E.E. sui rifiuti 91/689 sui
rifiuti pericolosi e 94/62 C.E. sugli imballaggi |
Obbligo
di gestire: Il
registro dei rifiuti Il
formulario di identificazione La
denuncia annuale dei rifiuti |
Il Nostro Laboratorio
istruisce tutte le pratiche necessarie presentando la documentazione
all’ Ufficio Repressione Frodi e assistendo la Clientela in
tutte le fasi.
|
REGISTRI CANTINA (Reg. 884/01; D.Leg.
260/00; D.M. 19/12/94, 1/8/95, 22/11/99; Circ.
16/11/93, 22/7/98) (vino07) Soggetti interessati: Chiunque possiede a qualsiasi titolo prodotti
vinici (Escluso aceto di vino) con esclusione di: - rivenditori al minuto (Vino condizionato in
recipienti di capacità inferiore a 60 litri; cessioni individuali
inferiori a 3 hl.; detenzione globale vino inferiore a 50 hl.); - commercianti che non effettuano alcuna
pratica enologica (Sufficiente conservare documenti di
accompagnamento); - rivenditori di bevande da consumarsi sul posto - chiunque detiene aceto di vino Iter procedurale: Interessato deve munirsi di registri di carico e
scarico di cantina costituiti da: 50 fogli fissi numerati progressivamente o
100 fogli in modulo continuo preventivamente numerati e vidimati da Ufficio
Repressione Frodi, qualora: 1) a ditta richiedente attribuito numero di riconoscimento; 2) richiesta vidimazione per produrre ed imbottigliare, raccogliere
sottoprodotti vinificazione, trasformazione di uve
diverse da quelle figuranti tra varietà da vino, produzione di mosto
concentrato rettificato, preparazione vinello 3) richiesta vidimazione riguardi tabulato meccanografico relativo a più operatori e richiesta presentata da impresa
specializzata in tenuta contabilità. Negli altri casi, vidimazione eseguita da Comune in cui ha sede
stabilimento o deposito, che riporta in apposito
registro: dati relativi a ditta richiedente, estremi documento identità
legale rappresentante o persona delegata, data di consegna registri vidimati.
Comune invia ogni mese ad Ufficio Repressione Frodi dati relativi
a ditte per cui proceduto a vidimazione registri. Ammesso
uso registro di carico e scarico riportato sul retro dichiarazione di
raccolta e produzione, qualora produttore vinifica solo uve proprie e non effettua alcuna operazione enologica in cantina. Registro da compilare in 5 copie, indicando giacenza al 31 Agosto
e produzione ottenuta al 30 Novembre. Se
numero operazioni di cantina superiore a spazio sul foglio-registro, occorre
munirsi di registro di carico e scarico vidimato da Ufficio Repressione
Frodi. Registro e documenti giustificativi (bolle accompagnamento, fatture)
tenuto e conservato
presso: 1)
luogo di deposito prodotti viticoli. Se impresa
possiede punti vendita al consumatore, registri tenuti presso deposito
centrale e consegna a tali punti vendita registrate
tra le uscite; 2)
sede legale e/o amministrativa della ditta qualora
prodotti vinicoli depositati in Comuni diversi; 3)
impresa specializzata, cioè:
Titolare deposito vinicolo richiede autorizzazione ad Ufficio
Repressione Frodi a tenere registri cantina presso sede legale ditta od
impresa specializzata, allegando dichiarazione in cui si impegna
a rispettare eventuali prescrizioni comunicate in sede di autorizzazione da
Ufficio Repressione Frodi. Autorizzazione concessa purchè Ufficio Repressione Frodi
possa determinare movimento entrate ed uscite prodotti viticoli in deposito. Se impresa possiede diversi punti vendita riforniti da
unico deposito centrale, registri tenuti presso deposito centrale.
Autorizzazione a tenere registri di cantina in luoghi diversi da
deposito viticolo ha validità indeterminata, salvo rinuncia dei richiedenti
comunicata ad Ufficio Repressione Frodi. Autorizzazione inviata a titolare deposito che dovrà inviarne copia a
sede legale ditta od imprese specializzate. Responsabile di irregolarità nella tenuta
dei registri è sempre titolare dei registri stessi. Ufficio Repressione Frodi comunica a MI.P.A. ogni 6 mesi elenco delle richieste pervenute,
elenco delle imprese specializzate o delle sedi legali che effettuano tenuta
registri. Registrare su colonne distinte per tipo di
prodotto (uva, mosto di uva, vino bianco, rosso, rosato, vini DOC e DOCG,
vino ad indicazione geografica tipica ...) entro giorno successivo per le
entrate, entro 3° giorno successivo per le uscite ed entro giorno successivo
per pratiche enologiche (Arricchimento entro lo stesso giorno. Stato membro
può consentire registrazione entro 30 giorni purchè
movimenti sempre controllabili, e unica registrazione mensile per prodotti
confezionati in contenitori di capacità inferiore a 5 litri): 1)
data e tipo prodotto
immesso o uscito da deposito di ciascuna partita; 2)
per seguenti operazioni enologiche eseguite: aumento
titolo alcolometrico; acidificazione; disacidificazione; dolcificazione, taglio,
imbottigliamento, distillazione, elaborazione, vini spumanti gassificati o
meno, vini frizzanti, elaborazione vini liquorosi, elaborazione mosto di uva
concentrato (rettificato o meno), trattamento con carbone o ferrocianuro di potassio, elaborazione vini alcolizzati,
aggiunta di alcole, elaborazione vino aromatizzato, trattamento per elettrodialisi, declassamento vino DOC, DOCG, IGT:
Per elaborazione vini spumanti riportare: data
preparazione, data imbottigliamento, volume della partita, titolo alcolometrico potenziale ed effettivo, volume dello sciroppo
zuccherino usato e dello sciroppo di dosaggio, numero bottiglie ottenute,
pratica enologica eseguita. Per vini liquorosi riportare: data in cui aggiunto prodotto atto alla
trasformazione; natura e volume del prodotto aggiunto Perdite, eccedenze o cali dovuti a lavorazioni e trasporti, riportate
al termine delle operazioni su registro in apposita
colonna. Se cali o perdite superano 1,5%
quantitativo prodotto, o 0,2% vol. per titolo alcolometrico,
o 0,0006 per massa volumica, 0,3% per tenore di
zucchero occorre comunicarlo ad Ufficio Repressione Frodi entro 6
Settembre. Cali o perdite dovute a cause di forza maggiore non rientrano
nell'1,5% ma subito comunicate ad Ufficio
Repressione Frodi. Consumo familiare annotato ogni mese nei registri. Occorre tenere registri specifici per: saccarosio; mosto di uve concentrato; mosto di uve concentrato rettificato; prodotti
usati per acidificazione; prodotti usati per disacidificazione;
alcoli ed acquavite di vino, in cui indicare entro giorno successivo: a)
per le entrate: nome, ragione
sociale, indirizzo del fornitore; quantità prodotto; data di entrata; b)
per le uscite: quantità
prodotto; data utilizzo o di uscita; nome o ragione sociale ed indirizzo
destinatario. Stati
membri possono anche decidere specifico registro per contrassegni vinici (obbligatori per chiusura recipienti di capacità
inferiore a 5 litri). Stato membro in caso di tenuta contabilità informatizzata può
consentire registrazione entro 30 giorni, purchè
“controllabili in qualsiasi momento con altri documenti giustificativi” Registri chiusi ogni anno entro 31 Luglio,
stilando bilancio entrate ed uscite. Eventuali giacenze iscritte come
"entrata" nel registro anno successivo Registri e documenti accompagnamento conservati
per almeno 5 anni da chiusura bilancio annuale. Ufficio Repressione Frodi verifica ogni anno
regolare tenuta registri (controllo corrispondenza con documenti
giustificativi) ed in caso di gravi anomalie riscontrate, può revocare
autorizzazione tenuta registri cantina presso sede legale ditta od impresa
specializzata. Sanzioni: Chiunque non adempie obbligo tenute registri
cantina: multa da 1.200.000 a 30.000.000. Se indicazioni non essenziali o
riferite a produzioni inferiori a 100 hl. in caso di vino sfuso
o 10 hl. in caso di vino confezionato: multa da 300.000 a 7.500.000 |
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’
Nel moderno sistema agro-alimentare,
l’introduzione dei Sistemi Qualità e la certificazione sono strumenti
fondamentali per le imprese. Sono molti i motivi che spingono verso la
certificazione del Sistema Qualità in conformità alle norme della serie ISO
9000. In primis, alcune direttive comunitarie, tra cui la
n. 93/43 (nota come HACCP), invitano gli Stati membri a sollecitare le aziende
del settore agro-alimentare a conformarsi all’ISO 9000. La
certificazione inoltre è divenuta un linguaggio
universalmente riconosciuto che facilita l’accesso ai mercati europei ed
extraeuropei e migliora il rapporto con i clienti; per le aziende che esportano
i propri prodotti è divenuta una scelta quasi obbligata. In molti casi la
certificazione è richiesta dai clienti stessi (ad esempio dalla grande distribuzione organizzata, a sua volta certificata)
oppure è obbligatoria nel concorrere a bandi pubblici di fornitura che
pongono la certificazione ISO 9000 come fattore prioritario e discriminante. Al fine di diffondere tra le aziende le innovazioni e i vantaggi
previsti dall’implementazione del Sistema Qualità, la
Eno Tecno Chimica si rende
disponibile alla organizzazione di corsi di informazione e formazione |