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Il presente testo non riveste carattere di ufficialità

AGENZIA DELLE DOGANE

Circolare Telefax del 16/10/2002 – Prot. 2339.02

Roma 16 ottobre 2002

INDIRIZZI VARI

Omissis

OGGETTO: D.M. 27.03.2001, N. 153. Regolamento recante disposizioni per il

controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole

etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per

l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed

isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

L'art.1. comma 2,del D:M: 27.03.2001, n. 153, specificato in oggetto, ha previsto, in ordine ai

depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e della birra (sidri, etc.), la

presentazione delle tabelle di taratura per i serbatoi di capacità superiore si 10 ettolitri.

Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria circa le difficoltà

incontrate dagli esercenti dei depositi fiscali di vino di adeguarsi, nei termini previsti dall'art. 26,

comma 4, del D.M. suindicato, al dettato dell'art. 1, comma 2, del medesimo D.M. relativamente

alla presentazione di tali tabelle, con nota prot. 4769/AGT del 21.12.2001, era stata prevista, tra

l'altro, una proroga di dodici mesi per la presentazione di dette tabelle a condizione che, nelle more,

gli operatori del settore comunicassero agli Uffici competenti la capacità totale dei singoli

recipienti.

In merito, le Associazioni di categoria hanno rappresentato ulteriori difficoltà degli operatori del

settore per la presentazione entro il 21.12.2002 delle tabelle di taratura di cui sopra, posto che,

soprattutto nelle grandi aziende produttrici di vini, può essere presente un numero molto elevato di

serbatoi di tante dimensioni diverse adibiti allo stoccaggio di vini base e vini, la cui taratura da parte

di tecnici qualificati renderebbe necessaria la concessione di un ulteriore periodo di tempo oltre la

scadenza prevista, tenuto anche conto che non tutti i serbatoi potrebbero essere disponibili ossia

vuoti, al momento della taratura.

Inoltre è stato evidenziato che per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti occorre fare ricorso

a recipienti in pressione (autoclavi) che, laddove non muniti di tubi di livello esterni ad esse

stabilmente collegati, non consentono l'accertamento del prodotto contenuto. In tali casi, l'operatore

ricorre alla valutazione dell'effettivo contenuto utilizzando le annotazioni apposte sui registri di

lavorazione dei vini speciali.

E' stato anche rappresentato che nei depositi fiscali di vino possono essere presenti botti in legno

di capacità superiore ai dieci ettolitri, destinate all'invecchiamento dei vini, procedimento che può

protrarsi anche per periodi superiori ai dodici mesi di proroga previsti dalla richiamata nota, prot.

4769/AGT, e che quindi per le botti interessate non potrebbe essere reso obbligatorio lo

svuotamento anticipato per consentire le operazioni di taratura.

Le stesse Associazioni di settore hanno poi richiesto che gli operatori, nell'ambito della

semplificazione delle procedure, garantendo comunque la sicurezza fiscale dei prodotti trattati,

siano autorizzati a presentare alle autorità competenti le tabelle di taratura, redatte da personale

 

qualificato, anche interno alle aziende, sulla base di una autocertificazione resa dal depositario

autorizzato sotto la sua personale responsabilità.

Premesso quanto sopra è stato richiesto, in via temporanea, che venga procrastinata la scadenza

del 21.12.2002, e che l'adempimento di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. n. 153 citato, possa

considerarsi assolto mediante comunicazione, ai competenti Uffici, delle capacità totali dei singoli

recipienti in luogo delle tabelle di taratura.

Nel merito, tenuto conto delle predette difficoltà rappresentate dagli operatori interessate, si fa

presente che, per i serbatoi esistenti alla data della presente nota presso i depositi fiscali di vino e di

bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di capacità superiore a dieci ettolitri - che le ditte

dichiarino essere (fatta eccezione per il breve arco di tempo per i travasi) sempre completamente

pieni o completamente vuoti - l'obbligo di presentare le tabelle di taratura può ritenersi assolto, in

via temporanea, anche con la sola indicazione della capacità totale dei singoli recipienti, tenuto

altresì conto dell'art. 40 del D.P.R. 12.02.1965, n. 162, in materia di repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

La facoltà di cui sopra viene concessa a condizione che il depositario autorizzato presenti la

tabella di taratura in un serbatoio di idonea capacità geometrica che, in caso di necessità, consenta

di accertare, per semplice travaso, il quantitativo di vino presente all'interno di altri serbatoi o

contenitori dei quali è conosciuta la singola capacità geometrica totale, ad eccezione dei vini

sottoposti a pluriennale processo di invecchiamento o dei vini spumanti o frizzanti, per i quali non

risulta possibile effettuare travasi, durante il processo di trasformazione, pena l'irreversibile

deterioramento del prodotto.

Resta ferma, per tutti gli altri serbatoi per i quali non ricorra la condizione di essere

sempre completamente pieni o completamente vuoti, la presentazione delle prescritte

 tabelle di taratura entro il 30.09.2003, come meglio specificato appresso.

Al riguardo i responsabili dei depositi fiscali di vino, entro il 31.12.2002. dovranno presentare ai

competenti Uffici un programma temporale cadenzato di taratura dei serbatoi e dei recipienti,

contenente la dichiarazione circa l'assunzione di responsabilità di consegnare agli Uffici stessi, per i

casi sopra indicati, le relative tabelle di taratura entro il termine del 30 settembre 2003, da

considerarsi termine definitivo per la regolarizzazione in parola.

Tale termine si applica anche ai recipienti in pressione utilizzati per la "presa di spuma dei vini",

consentendosi in tal modo l'adeguamento tecnico dei serbatoi che, entro tale data, dovranno essere

quindi tarati e muniti di idoneo tubo di livello o di altro sistema di rilevamento dell'altezza

raggiunta dal "liquidi" all'interno degli stessi serbatoi.

Le tabelle di taratura dovranno essere presentate agli UTF o, qualora istituiti agli Uffici delle

Dogane competenti per territorio e, sia nel caso in cui queste vengano redatte da ditte specializzate

o da professionisti esterni, sia nel caso in cui vengano redatte da tecnici interni all'azienda,

dovranno essere sottoscritte dal depositario autorizzato.

Resta comunque inteso che, dalla data della presente nota, per ogni serbatoio o contenitore di

capacità superiore ai dieci ettolitri che venisse ad aggiungersi, anche temporaneamente, al parco

esistente - inclusi i serbatoi o i contenitori di nuova costruzione, che di norma vengono forniti dalla

ditta costruttrice già completi delle relative tabelle di taratura - il depositario autorizzato dovrà

presentare ai competenti Uffici, unitamente alla prescritta denuncia di variazione della consistenza

del deposito, anche le tabelle di taratura relative ai nuovi serbatoi, regolarmente sottoscritte.

 

Si pregano le Direzioni regionali in indirizzo di voler segnalare gli inconvenienti che dovessero

verificarsi relativamente all'applicazione delle direttive impartite con la presente.

Il Direttore dell'Area Centrale                                Dott. Ing. Walter De Santis

 

 

Applicazione Circolare Telefax del 16/10/2002 – Prot. 2339.02

  1. Tutti i recipienti di capacità superiore ai 10 HL che sono stati introdotti nel deposito fiscale a partire dalla data di emanazione della circolare (16 ottobre 2002) devono essere corredati di tabella di taratura e la medesima deve essere presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio unitamente alla denuncia di variazione della consistenza del deposito;
  2. In applicazione della circolare telefax n.2961 del 02/12/2002 entro il 21/12/2002 i depositari autorizzati dovranno comunicare le capacità totali dei vasi vinari di capacità superiore ai 10 HL che, all'interno del deposito, rimangono sempre vuoti o sempre pieni. Il depositario autorizzato potrà trasmettere al posto delle tabelle di taratura dei medesimi l'indicazione della capacità totale dei singoli recipienti, a condizione che presenti la tabella di taratura di un serbatoio di idonea capacità geometrica che, in caso di necessità, consenta di accertare, per semplice travaso, il quantitativo di vino presente all'interno di altri serbatoi o contenitori dei quali è conosciuta la singola capacità geometrica totale, ad eccezione dei vini sottoposti a pluriennale processo di invecchiamento o dei vini spumanti o frizzanti, per i quali non risulta possibile effettuare travasi, durante il processo di trasformazione, pena l'irreversibile deterioramento del prodotto.
  3. Il depositario autorizzato dovrà trasmettere entro il 31/12/2002 all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio un programma temporale cadenzato di taratura dei serbatoi e dei recipienti, contenente la dichiarazione circa l'assunzione di responsabilità di consegnare agli Uffici stessi, per i casi sopra indicati, le relative tabelle di taratura entro il termine del 30 settembre 2003.
  4. Entro il 30/09/2003 il depositario autorizzato dovrà aver trasmesso all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio le tabelle di taratura di tutti i vasi vinari, sia che siano semplici serbatoi adibiti allo stoccaggio di vini fermi o serbatoi a pressione, presenti nel proprio deposito fiscale.
  5. Tutte le tabelle di taratura presentate agli UTF o, qualora istituiti agli Uffici delle Dogane competenti per territorio dovranno essere sottoscritte oltre che dal tecnico o la ditta specializzata esterna che le ha redatte anche dal depositario autorizzato.

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